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Risorse Umane: Opportunità di lavoro all’interno delle Agenzie di Somministrazione (o di Lavoro Interinale)
Sulle pagine (soprattutto quelle on-line) di ricerca di personale compaiono molto frequentemente annunci delle Agenzie di Somministrazione (ex Lavoro Interinale) che ricercano personale per l’interno delle proprie strutture. Sono posizioni per selezionatori, per commerciali, per personale amministrativo (che si occupi delle normative sui contratti di lavoro, paghe e contributi). Generalmente sono richieste lauree umanistiche (lettere, filosofia, psicologia) o economico-giuridiche (economia e commercio, giurisprudenza) che sono le più adatte alla materia tipicamente umana del “personale”, per la gestione giuridico-contrattuale e amministrativa e per l’approccio commerciale alle aziende potenziali clienti: la laurea è d’obbligo, in quanto la stessa normativa sulle Agenzie esige che i funzionari addetti siano altamente qualificati dal punto di vista dell’esperienza professionale oppure del titolo di studio. Va detto che tali posizioni sono da considerare di elevatissimo interesse per i giovani che vogliano occuparsi, nella propria vita lavorativa (soprattutto nel prosieguo di essa) di risorse umane. Ruoli molto appetibili proprio per loro, per i giovani neo-laureati, dal momento che le Agenzie prediligono, per le proprie filiali, dipendenti di età non superiore ai trenta-trentacinque anni di età, probabilmente perché destinati ad interloquire ed essere interfaccia di un pubblico altrettanto giovane, così da rimanere su uno stesso piano di linguaggio e di mentalità e da non suscitare nei candidati troppi ed inopportuni sensi di soggezione (quali a volte ispirano i “capelli bianchi”), ma piuttosto un’immediata confidenza; è vero infatti che i giovani in cerca di lavoro vanno più volentieri a chiedere appoggio, nella ricerca del proprio lavoro, a coetanei piuttosto che a persone di età più avanzata; la scelta di un proprio personale interno giovane di età risponde, insomma, a criteri eminentemente commerciali: più numerosi saranno i candidati avvicinati tanto maggiore diventerà il numero delle aziende soddisfatte, con conseguente incremento dei fatturati. I funzionari che ricoprono tali posizioni, per le quali è richiesto a volte un propedeutico rapporto di “stage” non retribuito (soprattutto diffuso per la posizione di “selezionatore”), sono dipendenti a tutti gli effetti (in genere, per un certo periodo interinali, poi definitivi) ed hanno perciò una posizione giuridico-lavorativa di tutto rispetto, con retribuzioni corrispondentemente adeguate alla circostanza. Ma soprattutto queste posizioni sono interessantissime dal punto di vista degli sviluppi in carriera, anche esterni alle Agenzie, dal momento che rappresentano, senza alcun dubbio, delle ottime scuole per l’apprendimento della materia, sia giuridica sia umana, dei rapporti con il personale, per chi abbia interesse ed amore per tali ambiti professionali, oggi di grande attualità nelle filosofie e nelle politiche aziendali, anche per l’ampiezza degli studi che vi sono dedicati e per il fatto, non certo di poco conto, che si lavora su “materiale umano”. In particolare, chi abbia conoscenza delle lingue e passione per l’internazionalità delle proprie scelte di vita potrà trovare nelle Agenzie un ottimo trampolino di lancio per passare, dopo aver fatto tesoro di adeguate esperienze, a società di consulenza in direzione aziendale che abbiano respiro oltre i confini del nostro paese: val la pena di citare, fra tutte, la britannica Michael Page, l’americana Ernest Young, la Mercuri Urval, olandese, ma in realtà sono innumerevoli quelle che hanno punti di riferimento sul nostro territorio. Senza contare che interessi specifici nella materia e nei suoi aspetti dispositivi possono indurre a tentare la scalata alle posizioni degli organismi della CE, a Bruxelles, dove si fanno le politiche aziendali più moderne, ed in particolare quelle legate alla formazione di ogni livello, da quella professionale a quella di management. E sempre tenendo presente l’altrettanto interessante possibilità di aspirare alle posizioni di direzione nelle Risorse Umane e nelle Relazioni Industriali delle più qualificate aziende nostrane: posizioni, anche queste di grande attualità per l’importanza che si dà oggi al fattore umano anche “sul campo”, nelle stesse imprese, nonché di eguale prestigio sociale e sempre di tutto rilievo altresì sotto il profilo dei ritorni retributivi. Non ultima, la scelta di una carriera all’interno della stessa Agenzia, che dispone sempre, in una o in altra città italiana, di organi centrali di coordinamento e direzione sulle diverse filiali sociali, con compiti di larga applicazione, spesso, sull’intero territorio nazionale.
Aldo Carpinetialdocarpineti@aldocarpineti.it)
(http://www.aldocarpineti.it/ -
licenziamento ingiusto? No al danno morale
La Sezione Lavoro Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26590/2008) ha stabilito che il lavoratore ingiustamente licenziato non ha diritto al danno morale a meno che le modalità dell’interruzione del rapporto, da parte dell’azienda, non siano state ingiuriose e tali da ledere, di fronte ai colleghi, l’immagine di chi ha perso il posto. In particolare la Corte ha precisato che “il principio dell’ingiuriosità del licenziamento non consiste nella contestazione di un fatto lesivo del decoro del lavoratore (essendo tale contestazione dovuta dal datore), bensì nella forma del provvedimento e nella pubblicità che gli venga eventualmente data, né consiste nel mero difetto di giustificazione o nella genericità della contestazione, essendo sempre necessaria la prova che il licenziamento, per le forme adottate o per altre peculiarità, sia lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore. Inoltre, il licenziamento ingiustificato o non motivato è illegittimo e produce un danno risarcibile a norma di legge, ma non per questo è anche ingiurioso, onde il lavoratore non può pretendere a tale titolo un ulteriore risarcimento ove non provi di aver subito anche un danno diverso da quello derivante dall’essere stato illegittimamente licenziato”.
Fonte: studio cataldi.it
Cassazione: dipendente chiassoso? Datore di lavoro va sotto processo
Se un dipendente arreca disturbo alla quiete pubblica, a finire sotto processo è il datore di lavoro. Spetta a lui infatti, secondo la Cassazione (sentenza 36737/2008) il compito di “impedire il disturbo” arrecato da dipendenti particolarmente chiassosi durante il lavoro. La Corte ha così confermato la condanna per il reato di disturbo del riposo e della quiete pubblica (previsto e punito dall’art. 659 c.p. nei confronti del proprietario di un panificio i cui dipendenti facevano schiamazzi ad ogni ora del giorno e della notte. Dopo la condanna dei giudici di merito il titolare dell’esercizio si è rivolto alla Corte lamentando di essere stato ingiustamente condannato “a titolo di responsabilita’ oggettiva mentre i rumori molesti erano provocati dai suoi dipendenti”. Gli ermellini hanno respinto il ricorso ricordando che ai fini dell’accertamento del reato di cui all’articolo 659 C.p. “appare del tutto irrilevante che le molestie provenissero dal comportamento dei dipendenti, in quanto era dovere” del titolare stesso “impedire il disturbo al riposo delle persone, una volta reso edotto del comportamento tenuto ai dipendenti, cosi’ come il gestore di un bar risponde degli schiamazzi che siano posti in essere dagli avventori”. In ogni caso, chiarisce la Corte, “i rumori erano riferibili anche allo svolgimento dell’attivita’ di panificazione in se”.
Fonte: studiocataldi.it
Cassazione: dipendenti pubblici hanno idee politiche diverse dai vertici? Non possono essere emarginati
I funzionari pubblici che emarginano i dipendenti per le loro idee politiche, possono essere puniti per il reato di abuso d’ufficio. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 37354/2008, rigettando il ricorso presentato da alcuni funzionari di una Pubblica Amministrazione, nel caso di specie, ha chiarito che “quanto al merito della vicenda, deve rilevarsi che la sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e della normativa di riferimento, chiarendo che gli imputati, nel rispettivo ruolo ricoperto, posero in essere, nel disporre l’assegnazione della dott.ssa […] all’istituendo Ufficio Studi e la successiva istituzione dello stesso presso il […] una serie di violazioni di legge, con l’unico intento, concretamente conseguito, di emarginare la detta funzionaria che, per il suo spirito di indipendenza da qualsiasi pressione politica, non era gradita all’Organo esecutivo del […]”.
Fonte: studiocataldi.it
Ministero dello sviluppo economico: interventi a favore delle piccole imprese (PMI)
Il Ministero dello Sviluppo economico si è assunto l’impegno di creare le migliori condizioni per garantire la competitività ed il rilancio delle piccole e micro – imprese che, nell’ambito della nostra società e della nostra economia, hanno un ruolo fondamentale. Il Ministero ha quindi deciso l’istituzione di un tavolo specifico per le politiche relative a questo settore, dando così seguito al progetto di uno “Small Business Act” per l’Europa della Commissione europea. Il progetto ha lo scopo di realizzare una corsia preferenziale per le piccole e medie imprese, ponendo al primo posto gli interventi necessari alla loro valorizzazione. Tali imprese, infatti, sono al centro dei principali programmi di aiuto dell’Unione Europea per il periodo 2007-2013 e la Commissione è fortemente impegnata ad eliminare le lungaggini burocratiche che le intralciano. Infine, nel corso del 2009, la Commissione organizzerà una “Settimana europea delle PMI”, ed il Ministero dello Sviluppo economico ha già indicato i due coordinatori responsabili per l’Italia (uno per l’Amministrazione responsabile, l’altro per le organizzazioni imprenditoriali) a cui gli operatori interessati dovranno rivolgersi per le procedure operative.
Fonte: studiocataldi.it
Salute: il lavoro fa ammalare, ne e’ convinto il 16% degli svizzeri
Il lavoro fa male alla salute. Ne è convinto il 16% degli svizzeri che attribuisce all’attività lavorativa la responsabilità di molti malanni, secondo uno studio elvetico realizzato su 2.000 persone e promosso dall’agenzia di collocamento Kelly Services, pubblicato oggi. A far ammalare sono soprattutto, secondo gli intervistati, la mancanza di apprezzamento del lavoro compiuto (21%), un ‘cattivo’ clima con i colleghi e le pressioni psicologiche (20%), orari troppo lunghi (14%), oneri e attese troppo elevate da parte del datore di lavoro (13%) e la sedentarietà (12%). Il 54,6% delle persone interrogate a volte dorme male proprio a causa del lavoro, il 10% soffre spesso o costantemente di insonnia. Il 70% ritiene che i datori di lavoro debbano fare di più per la salute e il benessere fisico del personale.
Fonte: AdnKronos/ats
www.studiocataldi.it
Cassazione:impugnazione del licenziamento? E’ tempestiva se viene spedita entro i sessanta giorni
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 22287/2008) ha stabilito che, in sede di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, è necessario che lo stesso, nel termine dei sessanta giorni previsti dalla legge, spedisca la raccomandata con ricevuta di ricevimento al datore di lavoro. Non è invece necessario che entro lo stesso termine, la raccomandata, venga recapitata al destinatario.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti chiarito che “l’impugnazione del licenziamento individuale è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all’art. 61 n. 604 del 1966, qualora la lettera raccomandata sia, entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata all’ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine”.
Fonte ( Studio Cataldi.it)
Cassazione; Collaboratori domestici? Si presume siano dipendenti retribuiti
Chi aiuta nei lavori di casa, si presume sia un lavoratore dipendente regolarmente retribuito. La presunzione può essere vinta quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, si riesce a dare la prova che il legame affettivo è paragonabile a quello di un familiare.
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 21365/2008, ha stabilito che “ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso; tale la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, può essere superata – quando si sostenga la riconducibilità delle prestazioni ad un rapporto diverso (non di lavoro subordinato) istituito affectionis vel benevolentiae causa, con la correlativa gratuità della stessa attività – solo con una prova rigorosa del contenuto di tale diversa relazione tra le parti”.
( Fonte; Studio Cataldi.it)
Non vai d’accordo con i colleghi? Puoi essere trasferito
Per la Cassazione ”la misura rientra fra le ragioni organizzative di un’azienda che deve puntare a rasserenare i rapporti sul posto di lavoro”. Ma le mansioni devono rimanere identiche
Roma, 3 set. – (Adnkronos/Ign) – Per “rasserenare i rapporti” fra colleghi il lavoratore può essere spostato. A patto che vengano preservate le “mansioni originarie”. La misura, dice la Cassazione, “rientra fra le ragioni organizzative” di un’azienda che, applicando lo ‘ius variandi’, deve puntare a “rasserenare i rapporti” sul posto di lavoro. Va detto che il caso analizzato da piazza Cavour non riguarda un ufficio ma un cantiere navale a Vanezia dove Luciano D.V., manutentore elettrico nel cantiere di S. Elena, nel ’98 si era visto spostare in un altro deposito. Il motivo? Non andava d’accordo con i colleghi e così l’Azienda consorzio trasporti veneziano lo aveva ‘trasferito’ in un altro cantiere mantenendo le mansioni. Il provvedimento del cantiere era stato ritenuto legittimo dalla Corte d’appello di Venezia nell’agosto 2005. Ma contro lo spostamento di cantiere il lavoratore si è opposto in Cassazione, lamentando il carettere “punitivo” del trasferimento. La sezione Lavoro (sentenza 22059) ha però respinto il ricorso e ha sposato la tesi della Corte d’appello che aveva sostenuto che lo spostamento di cantiere del lavoratore rientrava nel “legittimo esercizio dello ‘ius variandi’ giustificato dalla necessità di rasserenare i rapporti con i colleghi di lavoro”. Nessun carattere punitivo, dunque, nel provvedimento visto che il lavoratore ha “mantenuto le proprie mansioni”. La Cassazione ha inoltre confermato che rientra fra i poteri del datore di lavoro collocare d’ufficio in ferie il personale dipendente per brevi periodi.
Fonte: Studio Cataldi.it)

