lavoro subordinato
Il codice civile disciplina agli artt.2096 e ss. Il rapporto di lavoro, dettando una normativa che si applica unicamente al rapporto di lavoro subordinato nell’impresa.
L’art.2094 c.c. qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che « si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore ».
Il codice civile individua, quindi, nella collaborazione (partecipazione di un soggetto all’attività lavorativa di un altro) e nella subordinazione ( sottoposizione dei prestatori di lavoro alle direttive del datore di lavoro) i caratteri costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
Gli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, che lo differenziano dal lavoro autonomo ( in cui una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un opera o un servizio, con lavoro proprio e senza subordinazione, nei confronti di un committente) sono:
la sottoposizione al potere disciplinare;
l’osservanza di un orario di lavoro;
l’assenza del rischio per il lavoratore: Infatti il rischio relativo all’attività prestata e al risultato della stessa grava direttamente sul datore di lavoro;
la natura della prestazione ( costituita dall’energie lavorative del prestatore per il rapporto di lavoro subordinato–obbligazione di mezzi-; dal risultato finale dell’attività del prestatore nel lavoro autonomo –obbligazione di risultato-);
la continuità della prestazione;
la predeterminazione della retribuzione,
l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva
).
I soggetti del rapporto di lavoro subordinato sono :
1. il datore di lavoro (chi dà ad altri un lavoro alle proprie dipendenze in cambio di una retribuzione ). Per essere datore di lavoro non è necessario svolgere un’attività organizzata nella forma dell’impresa. La disciplina del lavoro contenuta negli artt.2082 e ss. C.c., che fa riferimento al datore di lavoro imprenditore (art.2094 c.c.), si applica, in quanto compatibile , anche ai rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio dell’impresa.
il prestatore di lavoro subordinato (l’art.2094 c.c. qualifica tale colui che « si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore »).
Tale definizione è considerata troppo angusta, in quanto esclude le forme di lavoro subordinato che non vengono prestate nell’ambito dell’impresa (ad es.: lavoro domestico; lavoro a domicilio).
Rispetto, pertanto, alla nozione dell’art.2094c.c. si può correttamente definire lavoratore subordinato colui che « si obbliga, mediante retribuzione, a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto ».
Volontariato
La legge definisce l’attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Nessun rapporto di lavoro si instaura né tra l’organizzazione ed il volontariato, né tra quest’ultimo ed il beneficiario dell’attività: pertanto trattasi di una vera e propria ipotesi di lavoro gratuito, che costituisce una deroga al principio di onerosità del contratto di lavoro subordinato.