Lo svolgimento del rapporto di lavoro

 

Il lavoratore è tenuto a svolgere l’attività lavorativa nel luogo stabilito dalle parti nel contratto, in mancanza, nel luogo dove l’attività deve essere esplicata.

Tuttavia può accadere che il datore di lavoro, nell’esercizio dei propri poteri organizzativi e direttivi, decida di spostare il lavoratore da una sede di lavoro ad un’altra.

Vanno tenuti distinti dal trasferimento vero e proprio la trasferta (mutamento solo provvisorio e temporaneo del luogo di adempimento della prestazione) e il distacco (il lavoratore viene comandato a prestare la sua attività lavorativa presso un terzo.Il fenomeno che ha preoccupanti similitudini con la intermediazione di mano d’opera (vietata dalla legge) è ritenuto legittimo solo in presenza di determinate circostanze.

Partendo dalla considerazione che la prestazione lavorativa, produce affaticamento e logorio, il legislatore ha imposto un orario di lavoromassimo giornaliero (8 ore) e settimanale (40 ore).

In ogni caso, si consente alle imrese di adattare la prestazione lavorativa alle esigenze produttive attraverso orari più lunghi nei periodi di maggiore bisogno e viceversa senza che la prestazione resa al di là del limite fissato venga qualificata come straordinario, dovendo tale limite essere rispettato come media degli orari effettuati nel periodo di tempo –non superiore all’anno- assunto come riferimento dal contratto collettivo nazionale.

Il lavoro straordinario è quello che eccede l’orario normale di lavoro.

È, invece, considerato lavoro supplementare, quello svolto oltre il limite orario stabilito contrattualmente, ma entro i limiti legali massimi (è considerato lavoro supplementare, quello compreso tra le quarantea ore settimanali e l’eventuale limite inferiore fissato dalla contrattazione collettiva –ad es.36 o 38 ore-).

Il lavoro straordinario, cioè quello prestato oltre la quarantesima ora settimanale.