L’obbligazione di lavoro

 

L’obbligazione di lavoro integra un rapporto compleso nel quale la prestazione di lavoro costituisce il contenuto principale dell’obbligo del lavoratore.

Il contenuto della prestazione e cioè l’attività dedotta nel rapporto , è desunta da una srie di elementi, e precisamente dalle mansioni, qualifiche e categorie.

Le mansioni indicano gli specifici compiti, le concrete attività per le quali il lavoratore è stato assunto.

Le qualifiche indicano lo status professionale del lavoratore; esse sono al loro volta raggruppate in categorie, che corrispondono ai vari livelli professionali.

Il codice civile individua le seguenti quattro categorie di lavoratori subordinati : dirigenti (i quali ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità , autonomia e potere decisionale); i quadri (i quali pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti , svolgono funzioni di rilevante importanza); gli impiegati (chi professionalmente presta la propria atività aklle dipendenze di un imprenditore privato, con la funzione di collaborazione); gli operai (i prestatori che, per esclusione, non possono qualificarsi impiegati).

Le categorie introdotte invece dalla contrattazione collettiva in aggiunta a quelle legali individuano le figure professionali dei: funzionari (personale con funzioni direttive) e intermedi ( categoria collocabile nel grado superiore della categoria operaia).

La contrattazione collettiva ha introdotto il sistema dell’inquadramento unico, caratterizzato da una classificazione unica ordinata in 7 o 8 livelli professionali, che và così a sostituire il sistema di classificazione sù esposto.

Una significativa peculiarità del rapporto di lavoro è costituita dal potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore rispetto a quanto convenuto. Tale potere si giustifica in relazione alle esigenze organizzative del lavoro a fronte di situazioni dinamiche ed imprevedibili e costituisce una delle manifestazioni del potere direttivo.

È fatto divieto al datore di lavoro l’assegnazione a mansioni inferiori; egli ha invece la facoltà di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti alle ultime svolte, con pari retribuzione; e a mansioni superiori, con diritto alla relativa retribuzione.in quest’ultima ipotesi l’assegnazione diviene definitiva , decorsi tre mesi (cd. promozione automatica).

Infine, il trasferimento del lavoratore ad altre unità produttive può essere predisposto solo per comprovate ragioni tecnico-organizzative.

OBBLIGHI E DIRITTI DEL LAVORATORE

La prestazione di lavoro subordinato (intellettuale o manuale) rappresenta il contenuto principale dell’obbligazione del lavoratore.

La prestazione lavorativa deve essere:

 lecita;

 possibile;

determinata o determinabile;

personale  

 

 OBBLIGHI INTEGRATIVI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA SONO:

la diligenza (compleso di cure, cautele ed attenzione che devono caratterizzare l’esecuzione della prestazione);

l’obbedienza (osservanza delle disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro che l’imprenditore e i suoi collaboratori impartiscono);

la fedeltà (comportamento leale verso il datore di lavoro che si sostanzia nel divieto di concorrenza –divieto per il lavoratore di trattare affari, per conto proprio e di terzi in concorrenza con l’imprenditore- e nell’obbligo di riservatezza –divieto di divulgare o utilizzare a vantaggio proprio o altrui notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa in modo da arrecare ad essa pregiudizio-).

 

I DIRITTI DEL LAVORATORE POSSSONO ESSERE CLASSIFICATI

diritti patrimoniali

diritto alla retribuzione e diritto al trattamento di fine rapporto

 

diritti personali
diritto all’integrità fisica ed alla salute;

il diritto allo studio per i lavoratori studenti;

la libertà di opinione e la protezione della dignità del lavoratore

 diritti sindacali

libertà di organizzazione e di atività sindacale e diritto di sciopero, nei limiti consentiti dalla legge

 

OBBLIGHI E POTERI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha diritti e doveri contrapposti e collegati con i correlativi diritti ed obblighi del lavoratore.

Essi sono:

il potere direttivo

(potere organizzativo diretto a conformare l’attività di ciascun lavoratore alle esigenze dell’impresa),

il potere di vigilanza e di controllo. Tale potere è di molto limitato nel rispetto della libertà e dignità del lavoratore.

Il potere disciplinare: facoltà del datore di lavoro di irogare sanzioni al lavoratore che venga meno ai suoi doveri contrattuali, precisamente agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà. La tipologia delle sanzioni prevede:

il richiamo verbale;

l’ammonizione scritta;

la multa;

la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;

 

 

Nei confronti del provvedimento disciplinare, il lavoratore, dopo aver esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, può adire il Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Licenziamento, cd. disciplinare e di controllo. Tale potere è di molto limitato nel rispetto della libertà e dignità del lavoratore.

 

Gli obblighi del datore di lavoro possono così individuarsi:tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza;

obbligo di corrispondetre la retribuzione nei modi e tempi previsti dal contratto. Rientra in tale obbligo anche il trattamento di fine rapporto.

obbligo di tutela assicurativa e previdenziale del lavoratore mediante le assicurazioni obbligatorie previste per legge

obbligo di informazione nei confronti del lavoratore.