L’obbligazione di lavoro
L’obbligazione di lavoro integra un rapporto compleso nel quale la prestazione di lavoro costituisce il contenuto principale dell’obbligo del lavoratore.
Il contenuto della prestazione e cioè l’attività dedotta nel rapporto , è desunta da una srie di elementi, e precisamente dalle mansioni, qualifiche e categorie.
Le mansioni indicano gli specifici compiti, le concrete attività per le quali il lavoratore è stato assunto.
Le qualifiche indicano lo status professionale del lavoratore; esse sono al loro volta raggruppate in categorie, che corrispondono ai vari livelli professionali.
Il codice civile individua le seguenti quattro categorie di lavoratori subordinati : dirigenti (i quali ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità , autonomia e potere decisionale); i quadri (i quali pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti , svolgono funzioni di rilevante importanza); gli impiegati (chi professionalmente presta la propria atività aklle dipendenze di un imprenditore privato, con la funzione di collaborazione); gli operai (i prestatori che, per esclusione, non possono qualificarsi impiegati).
Le categorie introdotte invece dalla contrattazione collettiva in aggiunta a quelle legali individuano le figure professionali dei: funzionari (personale con funzioni direttive) e intermedi ( categoria collocabile nel grado superiore della categoria operaia).
La contrattazione collettiva ha introdotto il sistema dell’inquadramento unico, caratterizzato da una classificazione unica ordinata in 7 o 8 livelli professionali, che và così a sostituire il sistema di classificazione sù esposto.
Una significativa peculiarità del rapporto di lavoro è costituita dal potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore rispetto a quanto convenuto. Tale potere si giustifica in relazione alle esigenze organizzative del lavoro a fronte di situazioni dinamiche ed imprevedibili e costituisce una delle manifestazioni del potere direttivo.
È fatto divieto al datore di lavoro l’assegnazione a mansioni inferiori; egli ha invece la facoltà di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti alle ultime svolte, con pari retribuzione; e a mansioni superiori, con diritto alla relativa retribuzione.in quest’ultima ipotesi l’assegnazione diviene definitiva , decorsi tre mesi (cd. promozione automatica).
Infine, il trasferimento del lavoratore ad altre unità produttive può essere predisposto solo per comprovate ragioni tecnico-organizzative.
OBBLIGHI E DIRITTI DEL LAVORATORE
La prestazione di lavoro subordinato (intellettuale o manuale) rappresenta il contenuto principale dell’obbligazione del lavoratore.
La prestazione lavorativa deve essere:
lecita;
possibile;
determinata o determinabile;
personale
OBBLIGHI INTEGRATIVI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA SONO:
la diligenza (compleso di cure, cautele ed attenzione che devono caratterizzare l’esecuzione della prestazione);
l’obbedienza (osservanza delle disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro che l’imprenditore e i suoi collaboratori impartiscono);
la fedeltà (comportamento leale verso il datore di lavoro che si sostanzia nel divieto di concorrenza –divieto per il lavoratore di trattare affari, per conto proprio e di terzi in concorrenza con l’imprenditore- e nell’obbligo di riservatezza –divieto di divulgare o utilizzare a vantaggio proprio o altrui notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa in modo da arrecare ad essa pregiudizio-).
I DIRITTI DEL LAVORATORE POSSSONO ESSERE CLASSIFICATI
diritti patrimoniali
diritto alla retribuzione e diritto al trattamento di fine rapporto
il diritto allo studio per i lavoratori studenti;
la libertà di opinione e la protezione della dignità del lavoratore
diritti sindacali
libertà di organizzazione e di atività sindacale e diritto di sciopero, nei limiti consentiti dalla legge
OBBLIGHI E POTERI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha diritti e doveri contrapposti e collegati con i correlativi diritti ed obblighi del lavoratore.
Essi sono:
il potere direttivo
(potere organizzativo diretto a conformare l’attività di ciascun lavoratore alle esigenze dell’impresa),
il potere di vigilanza e di controllo. Tale potere è di molto limitato nel rispetto della libertà e dignità del lavoratore.
Il potere disciplinare: facoltà del datore di lavoro di irogare sanzioni al lavoratore che venga meno ai suoi doveri contrattuali, precisamente agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà. La tipologia delle sanzioni prevede:
l’ammonizione scritta;
la multa;
la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
Nei confronti del provvedimento disciplinare, il lavoratore, dopo aver esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, può adire il Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Licenziamento, cd. disciplinare e di controllo. Tale potere è di molto limitato nel rispetto della libertà e dignità del lavoratore.
Gli obblighi del datore di lavoro possono così individuarsi:tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza;
obbligo di corrispondetre la retribuzione nei modi e tempi previsti dal contratto. Rientra in tale obbligo anche il trattamento di fine rapporto.
obbligo di tutela assicurativa e previdenziale del lavoratore mediante le assicurazioni obbligatorie previste per legge
obbligo di informazione nei confronti del lavoratore.