rapporto lavoro
Il rapporto di lavoro, è quel complesso di diritti e di doveri che intercorrono tra le parti del rapporto (lavoratore o prestatore d’opera da un lato e datore di lavoro dall’altro). Tale rapporto, si costituisce in forza della prestazione di lavoro da parte del lavoratore (assunzione di fatto nell’azienda), anche se, normalmente, ha la sua fonte nel contratto. Dall’articolo 2094 del Codice Civile si può dedurre che il contratto di lavoro è quel contratto in forza del quale un soggetto si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il contratto di lavoro si distingue, fondamentalmente, in:
Contratto individuale di lavoro: è quello stipulato tra il singolo datore di lavoro ed il singolo lavoratore.
Contratto collettivo di lavoro: è il contratto stipulato dalle contrapposte associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.
Il contratto individuale di lavoro può essere stipulato anche verbalmente. In casi particolari, tuttavia, la legge o i contratti collettivi prevedono la forma scritta. Le condizioni contenute nel contratto individuale di lavoro, non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi. Sono, invece, valide le condizioni di miglior favore (art. 2077 c.c.).
Il contratto deve avere la forma scritta:
Quando è a tempo determinato, vale a dire quando nel contratto è fissato un termine (sempre che sia ammesso dalla legge e dalla stagionalità del lavoro stesso).
Per l’assunzione di impiegati (lo stabiliscono diversi contratti collettivi)
Quando il contratto è un contratto di formazione - lavoro, nel quale il datore si obbliga a portare alla qualificazione il lavoratore con un corso teorico e pratico della durata massima di 24 mesi.
Secondo la durata, il contratto di lavoro si distingue in: contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato o a termine
Contratto a tempo indeterminato: si ha quando non ne è fissata la durata. La maggior parte dei contratti di lavoro è di questo tipo.
Contratto a tempo determinato o a termine. La legge stabilisce che può essere apposto un termine:
Quando l’attività lavorativa è di natura stagionale (ad esempio raccolta e spremitura delle olive, produzione del vino, monda e raccolta del riso, fiere ed esposizioni, spalatura della neve, attività svolta in colonie montane, stampa e distribuzione degli elenchi telefonici ecc.).
Quando l’assunzione avviene per sostituire i lavoratori assenti, aventi il diritto alla conservazione del posto.
Per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale.
Nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli o per lavori inerenti a specifici programmi radiofonici o televisivi.
Quando il contratto è stipulato con dirigenti (amministrativi o tecnici) purché il termine non sia superiore a cinque anni.
In tutti i casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
In tutti i settori economici (in particolare nel settore del commercio e del turismo), quando, in determinati periodi dell’anno, vi sia necessità di intensificare l’attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico.
Nei contratti di formazione - lavoro
L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto.